L’allegato 14 accluso al DPCM 17.05.2020 (GU 17.04.2020 n. 126) dà atto dell’avvenuta definizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione da COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” siglato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle principali associazioni datoriali e sindacali di categoria. [1] [2] [3].
Il documento si propone di definire precise regole per il contrasto alla diffusione del COVID-19 nel settore trasportistico ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.
Il Protocollo è essenzialmente suddiviso in due parti visto che, da un lato, sono previste regole ed adempimenti comuni indistintamente applicabili all’intero comparto di categoria e, dall’altro, si è convenuto di introdurre incombenti più specifici e differenziati in ragione delle caratteristiche e delle peculiari modalità di svolgimento dell’attività delle imprese interessate, oltre che dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica.
Le regole e gli adempimenti comuni
Le regole e gli adempimenti comuni sono ispirati ai principi generali previsti in merito all’utilizzo degli strumenti di protezione individuale, al distanziamento sociale, alla sanificazione e igienizzazione dei locali nell’interesse sia degli utenti sia dei lavoratori che operano all’interno delle aziende del settore.
Le imprese hanno in primis l’obbligo di fornire un’apposita informativa in merito alle esatte modalità di utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute ecc.) ed installare, ove possibile, degli appositi dispenser di soluzione idroalcolica che vanno messi a disposizione dei passeggeri.
È inoltre fatto obbligo di predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi di trasporto anche attraverso l’apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio.
è inoltre fatto obbligo di procedere in modo appropriato e frequente alla sanificazione ed igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.
Le operazioni di pulizia non solo devono avere ad oggetto le parti frequentate da viaggiatori e/o dai lavoratori, ma vanno effettuate conformemente alle modalità stabilite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità.
Per quanto concerne il problema del distanziamento sociale, il Protocollo si preoccupa innanzitutto di fissare le regole relative all’accesso alle biglietterie da parte dei viaggiatori.
La vendita dei biglietti deve difatti essere contingentato in modo da poter garantire la distanza di almeno 1 metro tra i passeggeri.
Nel caso ciò non fosse possibile, i passeggeri sono tenuti ad indossare i mezzi di protezione individuale (mascherine e guanti).
Si tratta di direttive che trovano analoga applicazione anche per quanto riguarda i comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori.
La regola generale rimane difatti sempre quella che prevede l’uso dei dispositivi di protezione individuale quando non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed essa riguarda:
• i lavoratori che operano all’interno dei luoghi di lavoro dell’impresa (uffici, magazzini, dock, depositi ecc….);
• il personale viaggiante (ivi compresi i macchinisti ed i piloti);
• il personale a contatto con il pubblico;
Nei luoghi di lavoro è data, in subordine, la possibilità di installare degli appositi separatori di protezione.
Un caso particolare riguarda i locali strategici per la funzionalità del sistema, quali ad esempio le sale operative, le sale ACC e le sale di controllo.
Le imprese sono infatti invitate a corredare questo tipo di locali con rilevatori di temperatura attraverso l’impiego di dispositivi automatizzati.
Il Protocollo prevede inoltre:
• la sospensione dei corsi di formazione, salvo quelli effettuabili da remoto;
• il divieto di trasferta, ad eccezione dei casi in cui questa modalità non sia necessaria in ragione dell’attività da svolgere;
Nell’ottica di evitare il contatto tra i lavoratori, è inoltre fortemente sconsigliato l’uso degli spogliatoi a meno che il loro utilizzo non sia obbligatorio.
È affidato al Comitato per l’applicazione del Protocollo il compito di definire le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie al fine di evitare il contagio quando l’uso degli spogliatoi è necessario alla luce del tipo di attività che i lavoratori sono chiamati a svolgere.
L’autotrasporto merci
Il Protocollo detta poi regole di sicurezza molto precise per quanto concerne gli operatori del settore dell’autotrasporto merci.
I primi soggetti ad essere presi in considerazione sono gli autisti dei mezzi di trasporto, i quali devono, ove possibile, rimanere a bordo dei propri veicoli nel caso in cui siano sprovvisti di guanti e mascherine.
Laddove il conducente non fosse dotato degli strumenti di protezione individuale, il veicolo può comunque accedere al luogo di carico / scarico.
Sebbene l’opzione principale rimanga quella di stare sul proprio mezzo, l’autista può, in questo caso, scendere dal veicolo solamente quando fosse possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri operatori.
Nei luoghi di carico / scarico, le imprese debbono inoltre disporre modalità organizzative che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti (scelta consigliata) o comunque che sia rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, per quanto concerne:
• le operazioni propedeutiche e conclusive del carico / scarico delle merci;
• il ritiro e la consegna di documenti;
è fatto rigoroso divieto agli autisti di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, fatto salvo il caso non vi sia la necessità di utilizzare i servizi igienici dedicati.
I responsabili dei luoghi di carico / scarico delle merci non solo dovranno essere presenti, ma hanno l’obbligo di assicurare:
• la pulizia giornaliera;
• la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
Per quanto concerne poi lo svolgimento dell’attività nei luoghi di lavoro, le imprese dovranno assicurare, laddove fosse possibile e compatibilmente con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni nonché al carico / scarico delle merci.
L’obiettivo è infatti quello di:
• ridurre al massimo i contatti tra i lavoratori;
• creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• individuare priorità nella lavorazione delle merci;
L’uso delle mascherine è obbligatorio anche per le attività lavorative che si svolgono all’aperto quando non fosse possibile né mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro né adottare altre misure organizzative.
Il Protocollo prevede infine alcune importanti regole di condotta per quanto concerne la consegna di pacchi, documenti ed altre tipologie di merci espresse.
Le imprese del settore potranno effettuare la consegna senza contatto con i clienti a condizione che venga fornita loro una apposita nota informativa che potrà essere comunicata anche via web.
Le consegne a domicilio di merci, anche se effettuate da Riders, possono essere svolte senza contatto con il destinatario e senza che sia necessaria la firma di avvenuta consegna.
L’operatore deve indossare mascherine e guanti, nel caso in cui non fosse possibile adottare questa modalità di consegna.
( Fonte: Altalex.com )